
11/06/2025 - Con la Risoluzione n. 25/E del 10 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla determinazione del plafond di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione.
In particolare, viene precisato che il quinquennio utile per il calcolo dell’ulteriore plafond di deducibilità decorre dal primo anno di effettiva occupazione, indipendentemente dalla data di iscrizione alla forma pensionistica complementare.
L’art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005 prevede infatti, per i lavoratori la cui prima occupazione è successiva al 1° gennaio 2007, la possibilità di dedurre nei venti anni successivi un importo eccedente il limite ordinario di 5.164,57 euro annui, pari alla differenza tra tale limite e quanto effettivamente dedotto nei primi cinque anni di partecipazione. Tale importo aggiuntivo può arrivare fino a un massimo complessivo di 25.822,85 euro, con un tetto annuo di 2.582,29 euro.
La risoluzione chiarisce inoltre che, ai fini del calcolo del plafond aggiuntivo, non rilevano i contributi versati e dedotti dai genitori quando l’interessato risultava fiscalmente a carico. Pertanto, l’iscrizione al fondo pensione avvenuta in età minorile per iniziativa dei genitori o comunque in qualità di soggetto fiscalmente a carico di quest’ultimi, non incide sul computo del quinquennio utile, che inizia esclusivamente con la prima occupazione e il versamento diretto dei contributi da parte del lavoratore.