CALCOLO DELL’ANZIANITÀ IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ FONDI PENSIONE

 

10/06/2025 -Con Risoluzione n. 29/E dell’11/04/2025, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che “nell’ipotesi in cui l’aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell’anzianità utile per il calcolo dell’aliquota di tassazione per poter richiedere l’anticipazione e/o altre prestazioni, occorre far riferimento all’anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore”.

Tale risoluzione è rilevante per quanto riguarda la riduzione dell’aliquota “del 15 per cento, ridotta progressivamente fino al 9 per cento, in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari”, prevista ai sensi del d.lgs. 252/2005 (di seguito “aliquota agevolata”). In particolare, l’aliquota agevolata viene concessa per determinate prestazioni, tra cui:

  • “Erogazione della Prestazione Pensionistica” in forma di rendita o di capitale ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. 252/2005;
  • Rendita Integrativa Temporanea” (RITA), ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. 252/2005;
  • Anticipazioni” per spese sanitarie, ai sensi dell’art. 11, comma 7, lettera a) del d.lgs. 252/2005;
  • Riscatto Parziale” fino al 50% di quanto maturato nel fondo complementare, in caso di inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore e 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera b) del d.lgs. 252/2005;
  • Riscatto Totale” in caso inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o di invalidità permanente che comporti una riduzione di almeno un terzo della capacità lavorativa, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera c) del d.lgs. 252/2005;
  • Riscatto Totale” della posizione maturata in caso di richiesta da parte dagli eredi o dai beneficiari in seguito alla morte del De Cuius, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. 252/2005.

Pertanto, qualora l’iscritto risulti partecipante a più forme di previdenza complementare il periodo di partecipazione rilevante ai fini fiscali deve essere definito considerando anche eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche, diverse da quella a cui viene richiesta la prestazione, e dove l’aderente risulti contemporaneamente iscritto. Ai fini della documentazione che deve essere prodotta, sarà sufficiente che l’aderente presenti al fondo un’attestazione rilasciata dall’altra forma pensionistica attestante la data di adesione al fondo complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata.

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